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Covid, coprifuoco in Lombardia: scuole, lavoro, negozi e sport ecco cosa prevede esattamente

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MILANO – Entreranno in vigore domani, giovedì 22 ottobre con efficacia fino a venerdì 13 novembre, due nuove ordinanze riguardanti il territorio della Lombardia.

La prima, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, d’intesa con il presidente della Regione, Attilio Fontana, d’accordo con i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana, prevede la limitazione agli spostamenti dalle 23 alle 5 salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o salute.

La seconda dispone ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddetta Ordinanza e porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa con i sindaci di Bergamo Giorgio Gori; di Brescia, Emilio Del Bono; di Como Mario Landriscina;  di Cremona Gianluca Galimberti; di Lodi Sara Casanova; di Lecco Mauro Gattinoni; di Mantova Mattia Palazzi; di Milano Giuseppe Sala; di Monza Dario Allevi; di Pavia Fabrizio Fracassi; di Varese Davide Galimberti; di Sondrio Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.

Nell’Ordinanza è previsto che ‘I gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020’.

L’Ordinanza in sintesi dispone:

– limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana

– misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio

– divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

In relazione all’Ordinanza già in vigore dal 16 ottobre, è stato inoltre deciso che:

– per lo sport di contatto dilettantistico restano sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio.

– le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare dal 26 ottobre le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza per lezioni mediante la didattica a distanza.

– sono altresì previste una serie di misure anti-assembramento.

Dettagli sull’ordinanza del ministro Speranza

Limitazioni agli spostamento in orario notturno.

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle 23 alle 5 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
  2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Disposizioni finali

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
  2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.

Il provvedimento – si legge nell’ordinanza – fa seguito ‘all’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale’ e in considerazione del fatto che ‘la Commissione indicatori Covid Regione Lombardia ha evidenziato che al 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni – è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in Terapia intensiva e fino a 4.000 non in terapia intensiva’.

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Dettagli sull’ordinanza Fontana e dei sindaci

I gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

– Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana.

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

 – Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio

  1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

– Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre

  1. E’ vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

– Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020)

Misure anti-assembramento

Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle 5 sino alle 23, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono chiusi dalle 18 alle 5 i distributori automatici cosiddetti ‘h24′ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.

I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

E’ vietata dalle 18 alle 5 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.

E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

– Sport di contatto dilettantistici

  1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
  1. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

– Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche

  1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (Uat), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (Usr), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del Tpl ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

21102020

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