MILANO – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l‘ordinanza con cui a decorrere da lunedì 15 febbraio e fino a mercoledì 31 marzo, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o 3 del Dpcm 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali. L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle ‘Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali’, approvato dalla Conferenza delle Regioni lo scorso 8 febbraio.
Riapertura impianti, numero massimo presenze giornaliere – In base al testo dell’Ordinanza “in ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio. Per le stazioni con al massimo due impianti complessivi si sale al 50% della portata oraria complessiva. Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione”.
Riapertura impianti sciistici, esigenze di monitoraggio – L’Ordinanza prevede inoltre che “al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare sia a Regione Lombardia che alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in applicazione del criterio di cui al presente articolo”.
10022021